Cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e successive modifiche

È in corso la procedura di cancellazione d’ufficio dei veicoli che non hanno corrisposto la tassa automobilistica nel quadriennio 2013-2016.

I proprietari dei veicoli interessati riceveranno un’apposita comunicazione di avvio di questa procedura ed avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento della stessa per regolarizzare la posizione tributaria del veicolo (la regolarizzazione avviene con il pagamento degli importi ancora dovuti anche in forma rateale) oppure per presentare un’eventuale richiesta di interruzione della procedura.

I proprietari che non riceveranno tale comunicazione, ma che, per particolari motivazioni, desiderino che un veicolo loro intestato sia cancellato dal PRA, possono presentare un’apposita richiesta di cancellazione d’ufficio.

Per informazioni è a disposizione il Settore dei tributi provinciali – Tassa automobilistica di AAR al numero telefonico 0471/316499 negli orari di apertura al pubblico.

Si riportano di seguito i casi nei quali è possibile interrompere la procedura della cancellazione d’ufficio:

Riconsiderazione della cancellazione d'ufficio

a. Veicoli per i quali gli utenti interessati ad evitare il provvedimento non hanno effettuato il rinnovo d'iscrizione relativo alla reimmatricolazione del veicolo.

L'interessato può stralciare la posizione del veicolo dall'elenco dei radiandi previa presentazione della formalità di richiesta del rinnovo di iscrizione e delle copie delle ricevute di pagamento delle tasse automobilistiche, con relativi sanzioni ed interessi, con decorrenza dalla data di reimmatricolazione, purchè quest'ultima sia avvenuta entro la data di notifica dell'avviso di radiazione. I versamenti per i periodi richiesti devono essere eseguiti a favore della Provincia autonoma di residenza dell'intestatario che ha eseguito la reimmatricolazione.

b. Veicoli per i quali gli interessati ad evitare il provvedimento sono in possesso di un atto non trascritto dal quale risulta che sono proprietari del veicolo interessato alla radiazione d'ufficio.

È l'ipotesi di proprietari non intestatari che, pur non essendo destinatari della comunicazione di radiazione, ne sono venuti a conoscenza e si attivano per opporsi alla radiazione stessa. In questo caso è possibile interrompere l'iter di cancellazione d'ufficio purché l'interessato presenti la formalità per trascrivere l'atto (con relativa corresponsione di sanzioni ed interessi) ed esibisca copia delle ricevute di pagamento delle tasse automobilistiche (anch’esse comprensive di sanzioni ed interessi) con decorrenza dal periodo fisso in cui ricade la data dell'atto.

c. Veicoli oggetto di sequestro, furto, sentenza dell'autorità giudiziaria.

Qualora il veicolo sia stato oggetto di provvedimento di furto, sequestro, sentenza del giudice attestante la perdita di possesso del veicolo o altri eventi di indisponibilità del veicolo, non trascritti al PRA, l'utente interessato ad evitare il provvedimento di cancellazione dovrà annotare la perdita di possesso del veicolo ed esibire le copie delle ricevute delle tasse automobilistiche (comprensive di sanzioni ed interessi) relative ai periodi tributari antecedenti alla data dell'evento che ha determinato l'interruzione del possesso. Se successivamente il veicolo è rientrato nella disponibilità del proprietario, devono essere parimenti eseguiti i versamenti per le periodicità decorrenti dalla data dell'evento di ripristino.

d. Veicoli non regolarmente inseriti nell’archivio provinciale delle esenzioni (in particolare esenzione ai fini della rivendita oppure esenzioni per soggetti disabili).

e. Esibizione di versamenti non presenti nell’archivio provinciale dei versamenti.

L'esibizione di almeno un versamento, anche insufficiente o parziale, non presente in archivio e relativo ad una periodicità compresa nel periodo di riferimento interrompe l'iter di cancellazione.

f. Atti di vendita non trascritti o variazioni di residenza non presenti nell’archivio provinciale dei veicoli con data antecedente, successiva o ricompresa nel periodo che trasferiscono il veicolo fuori dalla Provincia.

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